Il
peso e la validità giuridica
di una perizia, possono dipendere essenzialmente, anche se
non sempre (bisogna infatti saper distinguere da caso a caso),
da questi due fattori fondamentali :
1) Avere a disposizione l’originale del documento contestato,
oppure in subordine se ciò non fosse possibile, una fotocopia
ben eseguita (ad insindacabile giudizio del tecnico grafologo)
del medesimo.
In caso fosse in discussione oltre alla firma, anche la veridicità del
documento tutto, e cioè, se vi fosse il sospetto che la
grafia, possa essere stata apposta artatamente sul foglio a mezzo
tecniche di copiatura, o a mezzo, strumenti meccanici di riproduzione,
allora, occorrerebbe senz’altro acquisire l’originale
di detto documento. (a meno che, non vi sia diverso e condiviso
accordo tra le parti in questo senso e specificato nel verbale
di udienza, e/o nel verbale delle O.O.P.P. )
2) "Sarebbe bene", anche se non è ne
obbligatorio ne strettamente necessario, poter disporre di almeno
tre comparative coeve in senso temporale ( non oltre i 5 anni
di differenza ), con il documento contestato, e possibilmente,
eseguite in epoche precedenti al medesimo, e sulle quali inoltre,
non vi siano dubbi sulla loro autenticità. A questo fine,
"sarebbe bene" ne esistessero copie presso qualche ufficio pubblico
o istituzionale (Comune, Banche, Notai, Poste etc….) o
comunque, in qualche ditta, ufficio, o studio anche privato,
purché terzo rispetto
alle parti in causa.
Tali indicazioni che non implicano obblighi di
sorta, (e infatti non a caso, utilizzo sempre la frase "sarebbe
bene"), non sono state espresse allo scopo di poter rendere più agevole
il compito del consulente, ma bensì, al fine di poter
presentare una relazione tecnica corretta e che non sia impugnabile
come non conforme, o quando alle regole deontologiche, o quando,
ai dettami dei codici ( art. 217 c.p.c.) e ( art. 239 c.p.p.)
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